L’articolo 1, comma 632 della Legge 160/2019 nel sostituire la lettera a) del comma 4, dell’art 51 del TUIR ha riscritto le regole sulla determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Contratti stipulati dal 1° luglio 2020
A decorrere dal 1° luglio 2020, infatti, il fringe benefit viene graduato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico delle tabelle ACI, moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Al dichiarato fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, la determinazione del fringe benefit diventa, pertanto, “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.
In particolare, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza dal periodo d’imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
La predetta percentuale è elevata: al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; al 40% per l’anno 2020 e al 50% dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km; al 50% per l’anno 2020 e al 60% dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
Contratti stipulati entro il 30 giugno 2020
Per i veicoli concessi in uso promiscuo, con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, continuano, invece, ad applicarsi le regole in vigore fino al 31.12.2019 (con percentuale fissa del 30%) che, conseguentemente, continueranno “a vivere” per tutta la durata del contratto.
La risoluzione 46/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate
Con la risoluzione 46/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la locuzione “di nuova immatricolazione” deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
A tale proposito, sia per ragioni logico-sistematiche, che di coerenza temporale del nuovo regime, non viene ritenuto plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in esame, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, e il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.
Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente o successiva al 1° luglio 2020. Solo in quest’ultimo caso, infatti, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all’immatricolazione.
Nel medesimo documento di prassi, inoltre, si è ulteriormente precisato che affinché la nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir possa trovare applicazione è necessario che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Al riguardo, viene osservato che, ai sensi dell’articolo 1321 cod. civ. “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” ovvero suscettibile di valutazione economica (articolo 1174 cod. civ.).
Ora, poiché la concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore, l’Agenzia ritiene che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione del benefit da parte del datore di lavoro e del dipendente costituisca il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Da ultimo, la risoluzione affronta il caso del contratto di concessione in uso promiscuo stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma relativo ad un veicolo immatricolato prima di detta data.
In riferimento a questa ipotesi si chiarisce che, laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Conseguentemente, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
