Con la recente ordinanza n . 24746 del 5/11/2020, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il controverso tema della necessità del verbale di assemblea per l’opponibilità al Fisco dei finanziamenti dei soci alla società.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate riqualificava le erogazioni concesse dai soci alla società in re-immissione di utili occulti, mancando una regolare formale delibera assembleare che li giustificasse.
In tema di finanziamento soci in s.r.l., l’art. 2467 c.c. detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società) e una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato).
Il testo legislativo non vincola ad alcuna forma legale per la loro qualificazione giuridica.
In questo senso, la precedente ordinanza n. 6104 del 01/03/2019, nell’affrontare un caso analogo a quello esaminato nell’ordinanza qui commentata, dopo aver ricordato che il bilancio rappresenta il documento contabile fondamentale che la società è tenuta a redigere sotto la diretta responsabilità degli amministratori, e che assume un connotato pubblicistico con il deposito nel Registro delle Imprese, precisa che il bilancio “è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società”.
Pertanto, ogni operazione ivi contabilizzata è opponibile ai terzi, compreso l’Erario.
Di contro, la mancanza del verbale assembleare di finanziamento non può essere ritenuta dirimente, “posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, ovvero riguarda in prima battuta i rapporti tra soci e società”.
Tanto è vero che, secondo la Corte, l’eventuale vizio genetico dato dall’inesistenza del verbale assembleare è sanato dall’avvenuta approvazione – da parte dei medesimi soci – del bilancio che di tale finanziamento tenga conto.
Con la pronuncia in esame, a poco più di un anno di distanza, pur richiamando i principi espressi nel precedente arresto n. 6104 del 01/03/2019, “sulla circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata nel bilancio che costituisce il documento fondamentale nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l’Erario”, la Corte di legittimità perviene ad opposte conclusioni, sul presupposto che l’assenza del verbale assembleare non possa essere degradata a mera irregolarità formale.
Più precisamente la Corte, nel motivare tale decisione, afferma che “la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo, diversamente l’erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti”.
In definitiva, l’ordinanza n. 6104 del 2019 nell’applicare in modo adeguato la disciplina dei finanziamenti soci, ha rafforzato il principio, già espresso in precedenti pronunce (ex multis cfr. Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 e Cass. 23 marzo 2017, n. 7471) secondo cui per la qualificazione della natura dell’erogazione, piuttosto che la forma, debba essere considerata la reale volontà delle parti. Ove, tuttavia, venga meno una chiara manifestazione di volontà, la corretta qualificazione vada ricavata nella terminologia adottata nel bilancio, in quanto documento fondamentale soggetto all’approvazione dei soci.
Meno convincente e certamente contraddittoria nello sviluppo dell’iter argomentativo appare l’ordinanza in commento, in quanto ancorata ad un rigorismo formale, a ben vedere, niente affatto giustificato dal dettato normativo.