La scelta tra pagare i dipendenti e i fornitori, nella prospettiva di conservazione della continuità aziendale, o versare l’Iva dovuta all’Erario, può costare una condanna penale all’imprenditore in difficoltà finanziaria.

E’ questo, l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito anche nella recente sentenza n. 1768, depositata lo scorso 18 gennaio.

Per i giudici di legittimità, infatti, l’omesso versamento dell’Iva per un ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta, ancorché dovuto al mancato incasso delle fatture emesse per inadempimento del cliente, non esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dall’articolo 10-Ter del D.Lgs 74/2000 ai fini della integrazione del reato.  

Questo perché, essendo un reato a cosiddetta condotta omissiva, si perfeziona già con il semplice mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale presentata.

D’altronde, secondo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione annuale, “è ordinariamente svincolato, tranne i casi di applicabilità del regime di “Iva per cassa”, dall’effettiva riscossione delle somme di cui il contribuente è creditore in quanto rappresentano il corrispettivo delle prestazioni che costituiscono il presupposto per l’applicabilità della imposta” (ex multis, Cass., Sez. 3, n. 6220).

Rientrando, quindi, nell’ordinario rischio di impresa, il mancato incasso delle fatture non è ritenuto dalla Cassazione una causa idonea ad escludere il dolo del reato in questione, “dovendo egli approntare in via generale, laddove il fenomeno non assuma aspetti macroscopicamente diffusi e generalizzati, gli appropriati e prudenziali strumenti preventivi per fare fronte, anche in relazione alle obbligazioni tributarie, agli eventuali inadempimenti contrattuali dei propri clienti”.

La fattispecie in esame, infatti, prevede il dolo generico, ovvero la consapevolezza, consistente nella coscienza e volontà dell’omesso versamento nel termine stabilito dell’acconto successivo, desumibile dal fatto che la dichiarazione annuale deve essere presentata dallo stesso contribuente.

Tale conclusione risulta in linea sia con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza tributaria, sia di quella penale che in molteplici occasioni ha ribadito che ”la colpevolezza del contribuente, in caso di omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione presentata non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, anche se derivante dall’omesso versamento da parte dei fruitori dei suoi beni o servizi della necessaria provvista finanziaria, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate da quello tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (ex multis, Cass., Sez. 3, n. 23796). 

Pertanto, nel caso in argomento, il reato si configura in quanto l’amministratore non ha dimostrato di avere compiuto tutto quanto era in suo potere per evitare di incorrere nella omissione tributaria, cosa che avrebbe potuto fare procedendo allo storno dai redditi imponibili dei corrispettivi, soggetti ad Iva, non riscossi.

In ogni caso, conclude la Suprema Corte “l’imputato ha preferito pagare la retribuzione ai dipendenti e i crediti verso i fornitori strategici nell’ottica di conservazione della continuità aziendale, il che, trattandosi di una libera scelta del ricorrente, per un verso integra pienamente il dolo richiesto dalla fattispecie in esame, e, per altro verso, esclude la sussistenza della forza maggiore”.

Di Fernando Del Nero