di Fernando Del Nero

L’impennata dei rendimenti delle criptovalute degli ultimi mesi ha riproposto all’attenzione dei commentatori la dibattuta questione del loro trattamento fiscale.

Come noto, l’amministrazione finanziaria con due documenti di prassi (la risoluzione della Direz. Centr. AdE 72/E/2016 e la risposta ad interpello n. 956-39/2018 della Direz. Reg. Lombardia), ha sostenuto l’assoggettamento a tassazione dei componenti di reddito derivanti dall’attività di acquisto e vendita di bitcoin, sul presupposto della loro assimilazione alle valute estere.

Come precisato, infatti, nella richiamata risoluzione n. 72 l’attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un’attività rilevante oltre agli effetti dell’Iva anche dell’Ires e dell’Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Su queste premesse, inoltre, l’Agenzia ritiene che per le persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applichi l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per cui costituiscono redditi diversi di natura finanziaria:

  • “Le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti“. Per cessione a titolo oneroso si intende anche “il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente“.
    (Comma 1, lett. c-ter);
  • Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui“. (Comma 1-ter).

In questo caso la plusvalenza si dichiara nel quadro RT del modello redditi, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene (i) per effetto di una cessione a termine (sempre tassata), ovvero (ii) per effetto di una cessione a pronti, cioè le transazioni in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente, (tassata) qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.

In quest’ultimo caso, il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia, secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165), sommando anche il valore in euro delle altre valute estere tradizionali detenute su depositi e conti correnti. 

A ben vedere, tuttavia, l’interpretazione della prassi amministrativa si basa su un presupposto non condivisibile.

Le valute virtuali, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, non possono essere assimilate alle valute estere.

La stessa Corte di Giustizia UE con la sentenza (CGUE) del 22 ottobre 2015, causa C-264/14 Skattevertket/Hedqvist, ha affermato in modo categorico che le criptovalute vanno considerate come semplici mezzi di pagamento e non possono essere equiparate a valute “legali”, come lo sono, necessariamente, le valute estere.

Infatti, mentre la valuta estera è una moneta avente un corso legale, quindi ha un corso forzoso, la cui accettazione, cioè, è obbligatoria e ha effetto liberatorio incondizionato, le criptovalute vengono scambiate esclusivamente su base volontaria per accordo tra le parti, pur non essendo legalmente obbligate ad accettarle come mezzo di pagamento.

Pertanto, non avendo un corso legale e non potendo essere equiparate alle valute estere, alle valute virtuali non può essere estesa la normativa specificamente prevista per regolare la tassazione delle transazioni delle valute tradizionali.

In conclusione, alla luce degli attuali principi generali dell’ordinamento tributario, in assenza di una disciplina normativa esplicita che definisca i criteri da seguire riguardo la tassazione dei bitcoin, è la natura stessa delle criptovalute che consente ragionevolmente di escluderne l’imponibilità.