Di Fernando Del Nero

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9292 del 7 aprile scorso, ha ribadito che per stabilire l’irreperibilità del contribuente presso il proprio domicilio fiscale, il messo non può limitarsi ad effettuare un mero controllo delle risultanze di una certificazione anagrafica, ma deve sempre e comunque compiere, nel luogo di ultima residenza nota, effettive ricerche e darne conto nella relata.

Il caso nasce da un contribuente che, assumendo di essere venuto a conoscenza dell’atto impositivo solo a seguito dell’acquisizione di copia dell’estratto di ruolo, proponeva ricorso eccependo l’inesistenza e la nullità della notifica dello stesso accertamento.

Sia la CTP che la CTR respingevano il ricorso, ritenendo che la notifica dell’avviso di accertamento fosse ritualmente avvenuta ai sensi dell’ articolo 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973, tramite messo notificatore, il quale aveva provveduto al deposito dell’atto presso la casa comunale e alla successiva affissione dell’avvenuto deposito all’albo comunale.

La Cassazione nell’accogliere il ricorso  del contribuente, ribadisce alcuni interessanti principi in tema di accertamento dell’irreperibilità assoluta. Innanzitutto, i giudici di legittimità confermano che “La notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020).

Sempre riguardo alla necessità dell’accertamento dell’irreperibilità assoluta, la Cassazione conferma che quando il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, il messo notificatore, solo dopo avere svolto le ricerche nel Comune del domicilio fiscale del contribuente per verificarne l’eventuale mutamento di indirizzo e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica presso la casa comunale, inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex articolo 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione. (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020).

In conclusione per la Suprema Corte, la totale inerzia del messo notificatore in ordine alle indispensabili ricerche dirette ad accertare la mancanza di abitazione, ufficio o azienda, e, quindi, di quegli elementi idonei per notificare altrimenti l’atto, determina la nullità della notifica, anche in caso di reiterato vano tentativo di eseguirla all’indirizzo indicato.