Di Fernando Del Nero
Per la Corte di cassazione, ordinanza n. 10308 del 20 aprile 2021, è indeducibile il costo del dipendente che ricopre anche la carica di consigliere di amministrazione, se non viene fornita la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione al potere direttivo dell’organo amministrativo della società nel suo complesso.
Nel caso esaminato, l’agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i costi dedotti a titolo di retribuzione corrisposta a un dipendente membro del CdA con delega alla gestione amministrativa, fiscale e finanziaria, con firma libera, in quanto tale posizione sarebbe incompatibile con quella di dipendente della medesima società.
La CTR, nel respingere l’impugnazione della ricorrente, rilevava che a fronte dell’ampia delega attribuita in piena autonomia e del potere di rappresentare la società, non era stata fornita alcuna prova del controllo esercitato dal CdA sull’operato del consigliere delegato.
La Cassazione, anzitutto, conferma il consolidato orientamento che esclude la cumulabilità della qualità di amministratore unico, così come quella di socio unico, e di dipendente della stessa società.
In tali circostanze, infatti, prevalendo il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico, non può, evidentemente, ricorrere l’effettivo assoggettamento gerarchico al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri.
Ad un diverso approccio valutativo va sottoposto il rapporto di lavoro instauratosi fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali e la società stessa.
Partendo da questi presupposti, la Corte ribadisce che ricoprire la carica di amministratore di una persona giuridica non è, in astratto, ostativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’amministratore e la società gestita.
La compatibilità tra le due figure (amministratore e dipendente) è, infatti, consentita:
- quando sussistono le caratteristiche di un effettivo vincolo di subordinazione, ovvero l’assoggettamento, indipendentemente dalla carica, al potere direttivo dell’organo amministrativo della società;
- quando le mansioni svolte nel ruolo di dipendente sono estranee al rapporto sociale e non sono ricomprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe conferite.
Nel caso di specie, non essendo stati forniti sufficienti elementi probatori della sussistenza del vincolo di subordinazione e dello svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, discende l‘indeducibilità dei costi sostenuti dalla società a titolo di retribuzione.