Di Fernando Del Nero

Con la pronuncia del 12 agosto 2021 n. 22750, la Cassazione ritorna sul tema della legittimità dell’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, in deroga alle previsioni dell’art. 12, 7° comma, l. 27 luglio 2000 n. 212.

In particolare, nel respingere il ricorso del contribuente, con una decisione alquanto discutibile, i giudici di legittimità hanno ritenuto ammissibile l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento, senza il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale, “trattandosi di rilevante pretesa tributaria per la quale sono applicabili ex Decreto Legislativo n. 472 del 1997, le misure cautelari a tutela degli interessi erariali”.

In via preliminare, la Corte conferma che l’art. 12, 7° comma, l. 27 luglio 2000 n. 212 deve essere interpretato, secondo il costante orientamento di legittimità, nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus.

Ciò, a garanzia del contraddittorio procedimentale, per consentire, cioè, al contribuente di far valere le sue ragioni, che l’ufficio deve valutare, quando l’atto è ancora in corso di emanazione.

Sul punto, nel ricordare che la norma non indica quali sono i casi di particolare e motivata urgenza che giustificano la deroga all’osservanza del termine, la Cassazione ribadisce che le ragioni d’urgenza non possono essere integrate solo dall’imminente decorso dei termini utili all’accertamento, circostanza questa dovuta fisiologicamente al “modus operandi degli Uffici finanziari che spesso, senza alcun motivo eccezionale o imprevedibile, portano a compimento l’accertamento a ridosso dello spirare dei termini, svuotando così la norma della sua funzione di garanzia”.

Nel caso di specie, per legittimare la deroga al termine dilatorio è risultata decisiva la motivazione dell’urgenza riportata nell’avviso di accertamento, ovvero la rilevante pretesa tributaria per la quale sono applicabili ex d.lgs. 472\97 le misure cautelari a tutela degli interessi erariali.

In sintesi, per la Cassazione l’espresso richiamo alla sussistenza dei requisiti per l’applicabilità delle misure cautelari di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 472/97 (ipoteca e sequestro conservativo, che possono essere chieste dall’Ufficio per “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”) risulta idoneo a sorreggere la motivazione della specifica ragione d’urgenza richiesta dalla norma, considerata anche l’elevata entità degli importi accertati.

Tale motivazione non convince.

Va, al riguardo, osservato che l’art. 22 del d.lgs. n. 472/97 prevede chiaramente che a favore dell’amministrazione finanziaria è prevista la possibilità di chiedere, dopo la notifica di un atto di contestazione o di un provvedimento di irrogazione delle sanzioni o di un PVC, con istanza motivata al presidente della commissione tributaria l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda, senza bisogno di attendere l’emissione dell’avviso di accertamento.

In altri termini, emerge come sia data al credito erariale una tutela anticipata anche rispetto all’emissione dell’atto impositivo impugnabile, potendo appunto presentarsi l’istanza anche sulla scorta dell’atto di contestazione o del PVC.

Inspiegabilmente, sia i giudici di merito che la Suprema Corte, ignorando il testo normativo, hanno respinto le doglianze del contribuente, avvallando così l’utilizzo improprio della deroga da parte dell’ufficio.

Tale orientamento, peraltro, contraddice quanto la stessa Corte aveva precisato solo un anno prima con l’ordinanza n. 20711 del 30/09/2020.
In tale circostanza, infatti, i giudici di vertice non avevano ravvisato le specifiche ragioni d’urgenza nell’elevato ammontare dei tributi evasi e nel pericolo di perdita del gettito, ritenendo che “la situazione di urgenza legittimante la mancata osservanza del termine concerne elementi di fatto non soltanto cogenti e insuperabili, ma anche estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell’Amministrazione finanziaria che procede alla verifica, …”.

La decisione, in definitiva, sembra indirettamente sostenere che l’elevato ammontare della pretesa, quale risultato della verifica, non risulta estraneo alla sfera organizzativa e di azione dell’ufficio, da qui la sua inidoneità a consentire la deroga del termine dilatorio.