Di Fernando Del Nero

Il caso deciso dalla Corte di Cassazione sez. sesta, con l’ordinanza n. 25684, depositata il 22 settembre 2021, riguarda un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate assoggettava a tassazione, quali proventi derivanti da fatto illecito, le somme arbitrariamente prelevate dal conto corrente cointestato con il coniuge, al quale erano riconducibili i versamenti.

Il contribuente denunciava violazione dell’art. 38 del dpr 600/1973 sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana avesse erroneamente escluso la presunzione di una donazione indiretta a suo favore della metà dell’importo versato sul conto cointestato.

Nel respingere il ricorso, la Corte ha stabilito che il versamento di una somma di denaro da parte di un coniuge sul conto corrente cointestato con l’altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità.

Ciò in quanto, sul piano strettamente civilistico, l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunta, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, “può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi” ovvero qualora risulti accertato che il coinvolgimento dell’altro coniuge non avesse “altro scopo che quello della liberalità”.

Pertanto, “in assenza di circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di spirito liberale”, il versamento di denaro personale di un coniuge sul conto corrente cointestato, ancorché con firme disgiunte, “non era idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota all’altro”.

Nel caso di specie, il contribuente era stato condannato dal giudice civile al risarcimento dei danni subiti dal coniuge per l’arbitraria appropriazione del denaro dallo stesso depositato, ma i suddetti passaggi motivazionali sembrerebbero estendere alla generalità dei casi l’onere di fornire la prova dell’intento esclusivo di liberalità del cointestatario, da parte di chi disponga delle somme depositate oltre il limite di quanto versato personalmente.

La Corte ha altresì precisato che lo scopo della liberalità può essere desunto soltanto da circostanze contestuali alla cointestazione e non successive all’atto qualificabile alla stregua di donazione indiretta.

Per detta ragione ha ritenuto priva di rilievo la circostanza della successiva stipula, da parte del ricorrente unitamente al coniuge, di contratti di investimento mobiliare collegati al conto cointestato.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione nel ricordare che i proventi derivanti da fatti illeciti sono soggetti a tassazione, anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione delle somme o al risarcimento dei danni eventualmente cagionati, ha rigettato il ricorso ritenendo dovuta l’imposta sulle somme prelevate.

Appaiono dunque evidenti le gravissime implicazioni di carattere – anche – fiscale che detto pronunciamento potrebbe comportare, in considerazione dei milioni di conti correnti cointestati tra coniugi (o tra altri parenti), dove i periodici versamenti non avvengono affatto per importi equivalenti.
Senza considerare l’oggettiva impossibilità di fornire la prova di un atteggiamento soggettivo, quale l’animus donandi, escludendo ogni rilevanza probatoria alla prassi mantenuta dai cointestatari del conto sino al prelievo considerato illegittimo.