Ottobre 23, 2020

Bonus Casa con cessione non condizionata a familiari e altri soggetti 

Con la risposta a interpello n 432 del 3 ottobre scorso, vengono superati i vincoli soggettivi per la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus casa, relativi alle spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.

L’Agenzia delle entrate rivede, infatti, l’interpretazione fornita con la circolare n. 11/E/2018, che limitava la facoltà di cessione del credito, corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd.ecobonus), ai soli soggetti che presentavano un necessario collegamento con l’intervento che aveva dato origine alla detrazione.

Il caso sottoposto a interpello riguarda un professionista in regime forfettario che intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.

L’Agenzia, in primis riconosce che ai fini dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata (locazione con cedolare secca) oppure ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima (regime forfettario).

Ciò premesso, afferma senza mezzi termini che il meccanismo di cessione disciplinato dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) riguarda un contesto diverso, rispetto al quale non operano le limitazioni descritte nella citata circolare n.11/E in merito alle modalità delle cessioni e all’individuazione dei soggetti cessionari.

In particolare, precisa l’Agenzia, l’articolo 121 consente la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Come se il nuovo intervento normativo contenesse una definizione soggettiva con carattere di novità rispetto al passato. 

Invero, anche la precedente normativa (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013) individuava con analoga espressione «altri soggetti privati» coloro a cui poteva essere ceduto il credito, ma l’interpretazione di allora era diametralmente opposta e richiedeva anche il collegamento tra il soggetto e l’intervento effettuato.

Il ripensamento dell’Agenzia è da accogliere con favore perché rimuove un dubbio che avrebbe certamente limitato l’utilizzo di tale possibilità.

Alla luce di questi chiarimenti, quindi, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, è ora ammessa la cessione dei bonus casa a tutti i soggetti familiari o terzi, persone fisiche e società, senza limiti di collegamento con le opere eseguite.

Di Fernando Del Nero