È onere del giudice tributario verificare l’esistenza della delega attribuita dal capo ufficio al funzionario per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento: l’amministrazione dinanzi all’eccezione del contribuente, è tenuta a produrre in giudizio la relativa documentazione.
A confermarlo è la Cassazione con la sentenza 20194 depositata il 25/09/2020. Una società proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento eccependo, tra l’altro, anche un vizio di motivazione perché – pur se sottoscritto dal capo area controllo – non era stata riportata alcuna indicazione sull’esistenza di una delega rilasciata dal capo ufficio.
Entrambi i giudici di merito respingevano il ricorso e la contribuente ricorreva in Cassazione, lamentando, in estrema sintesi un’omessa motivazione sul punto da parte del collegio di appello.
La Suprema corte ha ritenuto fondata la doglianza considerato che la sentenza della Ctr non riportava alcun dettaglio sull’eventuale esame effettuato sull’esistenza o meno della delega.
I giudici di legittimità hanno confermato che la Cassazione distingue tra delega di firma (che riporta cioè il nome del funzionario delegato) o di funzione (che riporta la qualifica del funzionario delegato).
Ai fini della sottoscrizione dell’accertamento, l’attuazione di detta delega può avvenire anche mediante ordini di servizio.
In tale contesto, la Suprema Corte ha precisato che dinanzi all’eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del contribuente, scatta l’onere in capo all’Amministrazione di documentare il proprio potere di firma. A ciò poi consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare la documentazione prodotta e di dare adeguata motivazione del controllo effettuato.
Nella specie, la Ctr non aveva indicato alcuna considerazione sull’eccezione.
La decisione, pur confermativa, pare rimarcare la necessità che il giudice di merito controlli concretamente la documentazione prodotta dall’Ufficio.
Nella prassi, infatti, solo nel corso del giudizio, non di rado emergono irregolarità di vario genere delle deleghe conferite.
Al fine della validità dell’accertamento, è necessario verificare la rispondenza tra il “potere” attribuito al funzionario che ha firmato l’atto impositivo, rispetto alle caratteristiche del medesimo (tipo di imposta, valore e così via).
Fonte (Quotidiano Il Sole 24 Ore)