Novembre, 04 2020
Con la recente ordinanza n. 20843, depositata il 30/09/2020, la Corte di Cassazione riconosce il diritto del contribuente alla restituzione dell’i.v.a. erroneamente applicata in relazione ad una operazione non soggetta, anche senza che sia accertata la rettifica della relativa fattura, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972.
Il caso esaminato dai Giudici di Legittimità, riguardava la richiesta di rimborso dell’i.v.a. indebitamente addebitata in rivalsa, su un’operazione di cessione d’azienda non soggetta ex art. 2 D.P.R. 633/1972, per la quale il fornitore non aveva proceduto alla rettifica in diminuzione, con emissione della nota di credito, avvalendosi della facoltà prevista dal richiamato art. 26.
La Suprema Corte, nel ricordare che, in base al principio di cartolarità, l’emittente della fattura è tenuto a versare l’imposta liquidata, salvo tempestiva rettifica o annullamento, ribadisce, tuttavia, “che l’inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta, ne’ osta al riconoscimento del rimborso dell’I.v.a. indebitamente versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione (cfr. Cass., ord., 18 aprile 2019, n. 10974; Cass., ord., 26 settembre 2018, n. 22963; Cass. 27 maggio 2015, n. 10939).
Dunque, secondo la Cassazione il diritto al rimborso di colui che ha erroneamente emesso una fattura con i.v.a., si contrappone necessariamente alla tutela degli interessi erariali: solo eliminando completamente “il rischio di perdita di gettito fiscale o, comunque,(quando ndr) tale rischio sia definitivamente venuto meno per aver l’amministrazione fiscale negato definitivamente il diritto alla detrazione dell’I.v.a. esercitato dal committente o cessionario, non può essere negato all’emittente la fattura il diritto al rimborso dell’I.v.a. fatturata per errore e versata (cfr. Corte giust. 11 aprile 2013, Rusedespred)”.
In linea di principio, la pronuncia conferma che la ricorrenza di un rischio di perdita di gettito erariale viene meno, in via prioritaria, per effetto della rettifica o del ritiro della fattura errata, senza che il destinatario ne abbia fatto un uso fiscale, (annotandola nel registro acquisti od in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione) “per l’emenda degli errori concernenti la emissione o la indicazione dei dati riportati nella fattura, funzionali ad assicurare il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare della stessa e a consentire l’applicazione della esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto a detrazione”.
In alternativa, il rischio di perdita di gettito è, altresì, escluso quando “l’Amministrazione finanziaria (anche a seguito di segnalazione dello stesso emittente, ovvero nell’esercizio dei poteri di verifica di ufficio) abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo – o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato – il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura”.
Alla stregua di tale assunto, la richiesta del rimborso dell’i.v.a. assolta in relazione ad un’operazione non imponibile, una volta accertata l’assenza della procedura di variazione da parte del soggetto passivo ex art. 26, D.P.R. 633/1972, presuppone, in ogni caso, la dimostrazione della definitiva eliminazione del rischio di perdita del gettito erariale derivante dall’utilizzo o dalla possibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario della stessa, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta dovuta o assolta in via di rivalsa.
Di Fernando Del Nero