Con ordinanza n. 21693, depositata l’8 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha configurato la stabile organizzazione di una società estera sul territorio italiano, quando, attraverso la gestione di un “amministratore di fatto”, vengono svolte una pluralità di attività tali da rappresentare un ciclo completo economicamente rilevante per il soggetto estero, “da intendersi, peraltro, in senso ampio, fino a ricomprendervi anche lo svolgimento di una prestazione di servizi, o, in generale, qualunque attività di impresa, purché riferibile, appunto, al soggetto che la esercita.”
In via preliminare, la Suprema corte ribadisce i criteri cardine per l’individuazione, su base sostanziale e fattuale, di una stabile organizzazione; infatti chiarisce che l’articolo 162 del Tuir (per gli esercizi ante 2004 si deve far riferimento al contenuto sostanzialmente analogo all’articolo 20 del Tuir vigente ratione temporis, come integrato dall’articolo 5 del commentario Ocse) prevede che l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di un’impresa estera ricorre:
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quando ci sia una sede localizzata sul territorio stabile e connessa a un esercizio normale di attività economica d’impresa idonea a produrre reddito;
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quando l’attività viene svolta per il tramite di un rappresentante dotato del potere di concludere contratti per conto dell’impresa non residente nel territorio dello Stato.
Pertanto, una volta individuata in via sostanziale l’esistenza di una stabile organizzazione, quand’anche vi fossero attività preparatorie o accessorie queste sarebbero comunque da ricomprendere nell’insieme di operazioni che rappresentano l’attività di impresa, in una sorta di vis attractiva, ricondotta a unità dalla rilevanza economica nell’interesse della società estera.
La Corte oltre a qualificare le attività ausiliarie e preparatorie, e il discrimen per essere qualificate come tali, sostiene che ai fini della definizione di attività meramente ancillari è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all’impresa e al suo funzionamento interno, senza rappresentare un centro d’imputazione autonoma di reddito.
Si legge, infatti, nella pronuncia “sicché, ove la sede fissa presti servizi contemporaneamente in favore di altre imprese, anche se facenti parte del gruppo in cui si colloca la casa madre, la sede fissa non svolge, in questo caso, una funzione meramente preparatoria o ausiliaria della casa madre di appartenenza, ma, per l’appunto, un’attività di impresa che, seppure riferibile alla casa madre, si tratteggia in termini economicamente autonomi, in quanto di per sé produttiva di un autonomo risultato economico”.
Alla luce del suddetto quadro normativo, per i giudici di legittimità “la sede fissa d’affari, per essere considerata una stabile organizzazione, deve essere utilizzata dall’impresa non residente per l’esercizio, in tutto o in parte, della “sua attività”, il che non implica necessariamente che l’attività da svolgere per mezzo della sede debba essere del tutto simile a quella della casa madre, essendo, invece, requisito fondamentale che sia svolta una qualunque attività d’impresa comparabile o del tutto diversa da quella esercitata dal soggetto estero purché riconducibile all’interesse economico diretto dello stesso con il conseguente ottenimento di un autonomo risultato tassabile.
In altre parole per la Cassazione “vanno escluse dal concetto di stabile organizzazione, come già evidenziato, quelle attività non suscettibili di produrre un reddito autonomo, quindi, di converso, possono rientrarvi solo quelle consistenti in un ciclo completo di attività imprenditoriale con un proprio risultato economico autonomo rispetto a quello conseguito dalla “casa madre”: in sostanza, non può ragionarsi in termini di stabile organizzazione quando non sussista un collegamento con l’attività produttiva dell’impresa.”
Nella stessa ordinanza si dà atto del peculiare ruolo assunto, in Italia, dall’amministratore di fatto, che agiva per conto della casa madre ponendo in essere una pluralità di attività, quali il perfezionamento di contratti di acquisto e vendita, il reimpiego di denaro ottenuto dall’attività caratteristica di investimenti, finanziamenti e mutui a beneficio suo o di soggetti terzi, e attività di acquisto per conto delle consociate.
Secondo la pronuncia, infatti, nel rapporto con la società estera, l’attività esercitata da tale soggetto era riconducibile al ruolo di “agente” ( comma 6 articolo 162 Tuir) per conto della casa madre, sostanziandosi, nello specifico: nell’emettere fatture per conto della stessa nei confronti dei clienti italiani, apporre la propria firma nel siglare i contratti e i documenti rilevanti, procedendo alla conservazione degli stessi nell’interesse del soggetto estero, curare i rapporti con gli intermediari bancari presso cui erano accesi i conti correnti societari, pagare i fornitori emettendo assegni sia sui conti bancari della società sia come persona fisica e dare disposizioni per l’incasso delle fatture.
Considerato il diffuso utilizzo di questo schema, non solo nel settore del commercio dei materiali lapidei, la Corte conclude con quello che dovrebbe essere un auspicabile invito all’analisi concreta dei rischi fiscali in relazione ai fenomeni di stabile organizzazione occulta.
Ovvero ad esaminare tutti i fatti rilevanti e decisivi ai fini della valutazione della natura dell’attività svolta nel contesto del modello di business del soggetto estero, tenendo conto delle peculiarità ed articolazioni dello stesso sul territorio italiano nonché dei soggetti in esso attivamente coinvolti nella realizzazione del risultato economico.
FONTE: Quotidiano IL SOLE 24 ORE