Di Fernando Del Nero

La Corte di Cassazione con ordinanza n.1216 del 21 gennaio 2021 ha confermato che i successori mortis causa (eredi o legatari) del socio di una società di persone non possono riportare nelle proprie dichiarazioni dei redditi le perdite di competenza del de cuius.

La morte del socio di una società di persone determina, infatti, lo scioglimento immediato e definitivo del vincolo societario e gli eredi non subentrano automaticamente nella posizione del socio defunto, salvo apposita clausola di continuazione nel contratto sociale, ma hanno solo diritto ad ottenere dalla società la liquidazione della quota di partecipazione. Gli eredi, in sostanza, non sono soci, ma meri creditori della società relativamente alla quota del socio defunto ad essi spettante.

L’art. 2284 c.c. dispone, infatti, che alla morte di un socio, gli altri, salvo contraria disposizione del contratto sociale, devono liquidare la quota agli eredi nel termine di sei mesi dalla morte. In alternativa, i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società o continuare la stessa con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi consentano, mediante un accordo di continuazione. 

Partendo dal dettato normativo, per la Suprema Corte gli eredi del socio “assumono esclusivamente la posizione di creditori e tale posizione rimane per essi immutata anche nell’ipotesi in cui i soci superstiti decidessero, come nella specie, di stipulare un accordo di continuazione con gli eredi.

Ciò, in virtù del fatto che nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato dall’intuitus personae, cioè la considerazione personale e soggettiva del singolo contraente. 

In questo senso, la morte del socio “non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, ma la trasformazione ope legis della quota del corrispondente importo pecuniario di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società.”

Quindi, “sul presupposto che la quota di partecipazione sociale non sia suscettibile di un trasferimento per causa di morte, ne consegue che nel patrimonio ereditario del socio defunto non potrà, in nessun caso, esistere, con riferimento alla partecipazione di cui lo stesso in vita risultava titolare, una entità nei confronti della quale possa verificarsi quel meccanismo di sostituzione di un soggetto a un altro, nella medesima posizione, e del quale, pertanto, si va a prendere il posto”.

Per i giudici di legittimità, infatti, la frattura temporale che si viene a creare tra il momento della morte (apertura della successione) e quello successivo della manifestazione del consenso alla continuazione della società, impedisce agli eredi di assumere la qualità di soci e di subentrare nella quota di partecipazione.

Tanto è vero che, anche in caso di accordo di continuazione, si verifica solo “una modificazione soggettiva del contratto sociale che non presenta nulla di diverso da ogni altra ipotesi di adesione di nuove parti al contratto di società, la cui efficacia decorre dal momento in cui l’accordo viene stipulato sicché la morte del socio anche in ipotesi di continuazione, non determina il trapasso mortis causa della partecipazione agli eredi.”  

In sostanza, gli eredi possono diventare soci della società solo con apposito atto inter vivos raggiunto tra soci superstiti ed eredi e sono tali in forza di tale accordo, non dunque per il fatto di essere eredi del socio defunto.

Tale conclusione è confermata anche dalla disciplina delle imposte sulle successioni, per la quale il patrimonio degli eredi non si incrementa della partecipazione, ma di un diritto alla liquidazione della quota.

Per questi motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il recupero delle perdite indebitamente riportate.