Di Fernando Del Nero

In caso di omessa o irregolare tenuta del registro dei beni ammortizzabili, ovvero alternativamente degli altri libri previsti dall’articolo 2 del DPR 695/96, sono fiscalmente deducibili le quote di ammortamento?

A questa domanda risponde positivamente la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7449 del 17 marzo 2021. Per la Corte, infatti, la mancata annotazione contabile nel registro dei beni ammortizzabili, o negli altri registri previsti – libro degli inventari, libro giornale e registro acquisti iva – non preclude la deducibilità degli ammortamenti, alla condizione necessaria che vengano forniti, su richiesta e in forma sistematica, gli stessi dati che avrebbero dovuto essere annotati nei registri, nella specie, in quello dei beni ammortizzabili.

Al termine di una breve rassegna di precedenti giurisprudenziali sull’argomento, i Giudici di legittimità ripercorrono sul piano normativo il contenuto del registro dei beni ammortizzabili, disciplinato dall’art. 16 del DPR 600/73, necessario per legittimare la deducibilità del relativo costo.

In particolare, la Corte si sofferma sull’art. 12, comma 1, del DPR 435/0, che stabilisce la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili a condizione che:

  • Le registrazioni siano effettuate nel libro giornale
  • Su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facoltà

In chiave interpretativa, per il Collegio, la facoltà disposta dalla lettera b) rappresenta una modalità di documentazione del costo ammortizzabile ulteriore e autonoma rispetto a quella della registrazione nel libro giornale prevista dalla precedente lettera a).

Per la Cassazione, quindi, le due richiamate condizioni sono autonome e alternative, ed è sufficiente la sussistenza anche di una sola delle due per ritenere soddisfatto il rispetto del contenuto richieste dal richiamato articolo 16.

Da ciò consegue che, una volta assolto l’obbligo informativo richiesto dalla norma, anche con modalità diverse dall’annotazione nel registro dei cespiti, la deducibilità delle quote di ammortamento non può essere contestata.  

Pertanto, quando il contribuente, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, è in grado di fornire le stesse informazioni che avrebbero dovuto essere indicare nel registro dei beni ammortizzabili, le quote di ammortamento sono sempre deducibili, anche in assenza del  registro stesso.

Infine la Corte, con un’interpretazione estensiva ma coerente del dettato normativo, precisa, che “Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, articolo 12, citato comma 1, ancorché faccia riferimento ai contribuenti che si avvolgano della facoltà, loro concessa dallo stesso comma, di non tenere il registro dei beni ammortizzabili, deve ritenersi applicabile, a fortiori, anche ai contribuenti che, pur non essendosi avvalsi di tale facoltà – ed avendo, perciò, tenuto il predetto registro lo abbiano fatto in modo irregolare, ad esempio omettendo, come nella specie, determinate indicazioni.”