Di Fernando Del Nero
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, hanno risolto il contrasto interpretativo, interno alla giurisprudenza di legittimità, sulla procedura notificatoria a mezzo posta nell’ipotesi di temporanea assenza del destinatario.
In proposito, la L. n. 890 del 1982, art. 8, prevede:
“1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato (entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica) presso il punto di deposito più vicino al destinatario.
4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.”
Secondo il disposto normativo, cioè, il perfezionamento della notifica a persona irreperibile, di cui si conosca la residenza o il domicilio, richiede l’invio di una seconda raccomandata “informativa”, sempre con avviso di ricevimento, con la quale si avvisa il destinatario del deposito dell’atto presso la casa comunale.
In via preliminare, la Corte ribadisce che è rimessa alla libera scelta del contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza dover contestualmente aggredire anche l’atto presupposto stesso (es. avviso di accertamento o avviso di liquidazione) sotto altri profili d’invalidità formale, ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale a suo carico.
Entrando nel merito della vicenda, il Collegio censura quell’orientamento, che, “al fine della prova del perfezionamento della notifica postale ‘diretta’ in caso di assenza temporanea del destinatario, ritiene sufficiente produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto notificando con l’attestazione di spedizione della CAD (in questo senso, Cass., 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017)”.
Le Sezioni Unite, infatti, valorizzando un più recente orientamento giurisprudenziale, confermano che nella notifica postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto da notificare, “per considerare perfezionata la procedura notificatoria è invece necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD e a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento“ (cfr. Cass., 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).
In tale circostanza, infatti, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) riveste un ruolo essenziale per garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando stesso.
A conforto della validità di questa linea interpretativa, il Collegio richiama la comparazione tra la notifica a mezzo posta con quella, anch’essa basata sul presupposto di fatto della irreperibilità relativa del destinatario, disciplinata dall’art. 140 c.p.c.
Pur nella loro diversità, infatti, in relazione alla spedizione della CAD, entrambe le procedure esprimono la stessa ratio legis che è quella di garantire i principi costituzionali di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).
Per entrambe le procedure, infatti, con la prima raccomandata non si perfeziona alcuna consegna ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale o la Casa comunale.
Per tale motivo, per la Cassazione è “essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”
Infatti, secondo la Corte, solo dall’esame concreto dell’avviso di ricevimento della CAD, il giudice può desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa” e, quindi, esprimere un ragionevole e fondato giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale”, della raccomandata medesima da parte del destinatario.
In termini generali, la Suprema corte ritiene che “la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD costituisce l’indefettibile prova di un presupposto implicito dell’effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da provvisorio a definitivo”.
Alla luce del ruolo indefettibile della conoscenza giuridica della notifica, le SS.UU. concludono con il seguente principio di diritto:
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”