Di Fernando Del Nero

I proventi da attività illecita, ancorché non rientranti nelle categorie previste dall’art. 6, c. 1, del Tuir, sono comunque considerati redditi diversi e, in quanto tali, soggetti a tassazione anche quando il vantaggio ottenuto consiste nell’avere evitato un danno patrimoniale.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella recente ordinanza n. 28629, depositata il 18/10/2021.

Il caso affrontato dai giudici di vertice riguardava l’illegittimo rimborso di un finanziamento soci postergato, effettuato dal socio/amministratore di una società successivamente fallita, e, per questo, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ragione della violazione della par condicio.

A seguito della condanna in sede penale, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento in cui contestava l’omessa dichiarazione delle somme indebitamente restituite.

A tale proposito, con l’intento di chiarire la portata dell’art. 14, c. 4, della L. 537/1993 (Legge Gallo), giova ricordare che l’art. 36, c. 34-bis del D.L. 223/2006, introducendo un più ampio principio di tassabilità, ha stabilito che in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi”.

In definitiva con questo intervento normativo è stato definitivamente sancito il principio secondo il quale l’illiceità di una data attività sul piano giuridico non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, salvo che non sia già stata sottoposta a sequestro o confisca penale.

Ciò premesso, la Suprema Corte, adita dall’amministrazione finanziaria che aveva tempestivamente impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia favorevole al contribuente, nell’accogliere il ricorso riconosceva che “ il provento illecito conseguente alla commissione di un reato non va inteso in senso solo positivo (incremento patrimoniale). Ma anche in senso negativo (perdita evitata).”

Considerando, infatti, che il finanziamento soci è stato indebitamente rimborsato, in quanto postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ai sensi dell’art. 2467 c.c., e che non era stata provata dall’ex socio/amministratore l’eventuale capienza dell’attivo fallimentare, la Corte ha ritenuto ragionevole considerare il danno evitato pari all’ammontare del finanziamento restituito.

Trattandosi quindi di condotta delittuosa che ha comportato indiscutibilmente un vantaggio patrimoniale al suo attore, tale somma deve ritenersi soggetta a tassazione come reddito diverso, con rinvio al giudice di merito per quantificarne l’incidenza fiscale.

La tassabilità dei proventi da fatti illeciti costituisce da sempre argomento fortemente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza.

Ad una tesi “sostanzialmente giuridica” che escludeva che un’attività illecita potesse essere considerata presupposto d’imposizione, è prevalsa quella cosiddetta “economica”, per cui il presupposto d’imposta è il solo possesso di un reddito, indipendentemente dalla provenienza.

L’ordinanza in commento segue questo secondo orientamento, così come, tra le altre, le sentenze in cui la Suprema Corte ha affermato che devono essere dichiarati e tassati i proventi derivanti dall’attività di meretricio (Cass. n. 10578/2011) e, più recentemente, le somme indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato (Cass. n. 25684/2021).