Di Fernando Del Nero

Con la sentenza n. 36474 depositata il 24/11/2021, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento basato sulla contabilità nera rinvenuta all’interno di un’autovettura, parcheggiata nel piazzale antistante lo stabilimento, perquisita senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Al momento dell’accesso presso la sede, infatti, i verificatori procedevano alla perquisizione dell’autovettura intestata alla società, ma assegnata, con regolare contratto, in uso promiscuo (di servizio e personale) al direttore dello stabilimento.

All’interno del bagagliaio venivano rinvenute tre pen drive (chiavette UBS) contenenti una contabilità “parallela” rispetto alle intere scritture contabili, con indicazione anche linguistica di tale doppia contabilità, attraverso l’aggiunta della sigla “bis” (ad esempio, conto/divani bis…. salotti-bis).

La società, a seguito della soccombenza in primo grado ed in appello, nel ricorrere in Cassazione lamentava l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 52, commi 1,2 e 3 del DPR 633/1972, ritenendo l’autovettura un bene assimilabile ad un “locale diverso” che richiedeva, pertanto, la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l’accesso.

Secondo il disposto del richiamato art. 52, applicabile anche alle imposte dirette per effetto di rinvio, infatti, mentre per l’accesso nei locali destinati all’attività commerciale è sufficiente l’ordine di servizio, l’accesso in “locali diversi” da quelli di esercizio dell’attività necessita della previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, sempre che ricorrano gravi indizi di violazioni delle norme. Così come nei locali adibiti ad uso promiscuo, intendendo per tali i locali che siano adibiti anche ad abitazione, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore.

A questo proposito, i giudici di legittimità si sono interrogati se, nel caso di perquisizione di una autovettura, la stessa possa essere assimilata ai “locali destinati all’esercizio di attività commerciali” o se, invece, debba essere ritenuta “locale diverso”.

Nel richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, la Cassazione ha dapprima ricordato quell’orientamento che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di rettifica fondato su documentazione contabile rinvenuta all’interno dell’autovettura di un suo dipendente, sottoposta a controllo senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ancorché tale documentazione sia stata consegnata spontaneamente dal dipendente (Cass. 8 novembre 1997 n. 11036).

Successivamente, ha menzionato l’indirizzo che ha ritenuto legittima la perquisizione dell’autovettura di proprietà del fratello dell’amministratore utilizzata per il trasporto di documentazione dell’azienda in verifica, trattandosi, in quel particolare momento, di veicolo riferibile all’impresa e al suo amministratore, non differendo funzionalmente da qualsiasi altro luogo chiuso idoneo a ricevere ed occultare oggetti attinenti all’impresa stessa. (Cass. 13 maggio 2011 n. 10590).

La Cassazione, uniformandosi a quest’ultimo orientamento, conclude per la validità dell’accertamento, indicando ulteriori aspetti rilevanti per stabilire la legittimità della perquisizione senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica: l’auto era intestata in via esclusiva alla società, si trovava proprio nel parcheggio della società, ed era utilizzata, in quel frangente, dal direttore dello stabilimento per recarsi al lavoro. Pertanto, “Trattandosi pure di utilizzo promiscuo, sia per l’attività lavorativa che per la vita privata, al momento della perquisizione degli organi accertatori, l’auto era utilizzata proprio a fini lavorativi, tanto da trovarsi parcheggiata, in orario di lavoro, all’interno dello stabilimento della società.”

D’altra parte, come rilevato correttamente dalla Suprema Corte l’auto non può “ovviamente essere considerata “domicilio” o luogo ad esso equiparabile, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica (Cass.pen., sez. 4, 14 marzo 2013, n. 19375)”.