Di Fernando Del Nero

Con la recente ordinanza n. 39136 del 9 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittimo l’accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie dei conti correnti, qualora il contribuente dimostri, anche tramite dichiarazioni di terzi, che le operazioni  contestate non sono riconducibili a ricavi imponibili, ma sono giustificate dalla concessione di un prestito gratuito ad un terzo per motivi di amicizia.

In tema di accertamenti conseguenti a indagini finanziarie, la Corte ribadisce che gli artt. 32 del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972, prevedono una presunzione legale in favore dell’erario, secondo la quale i versamenti effettuati nell’ambito di rapporti bancari sono considerati ricavi o compensi non dichiarati, ove il contribuente non dimostri, attraverso una prova analitica, che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi, ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile.

Dunque, trattandosi di una presunzione legale “juris tantum”: (i) consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi); (ii) comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Spetta, pertanto, al contribuente, per superare detta presunzione, fornire la prova liberatoria che tali movimenti sono stati considerati nella dichiarazione dei redditi, ovvero che non si riferiscono a operazioni imponibili, indicando e dimostrando la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.

A questo proposito, pur confermando il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario, posto dall’art. 7 del D.L.vo 31/121/1992, n. 546, la Cassazione riconosce anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, la possibilità di introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, nel rispetto dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost. (ex plurimis: Cass. 25/06/2020, n. 12598).

Dichiarazioni, che secondo i giudici di legittimità hanno, in ogni caso, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e, quindi, possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice, ma non sono idonei, da soli, a costituire il fondamento della decisione.

Nella fattispecie, uniformandosi alla decisione del giudice di appello, la Suprema Corte conferma che le operazioni finanziarie (prelevamenti, emissione di assegni, versamenti in denaro) contestate sono dovute ai rapporti amicali intercorrenti tra il ricorrente e un amico, dove le somme prelevate dal ricorrente sono state consegnate a titolo di prestito gratuito a quest’ultimo che depositava un assegno a garanzia provvedendo dopo qualche giorno a riversarlo sul conto del ricorrente. Tutto ciò, sulla base delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni rese dall’amico e tenute in debita considerazione dalla stessa Guardia di finanza che sottoponeva il ricorrente a verifica bancaria sulla medesima annualità.

In conclusione, la Cassazione ha ritenuto idonee a superare la presunzione legale dell’accertamento “bancario”, le dichiarazione rese da un terzo, circa la restituzione di prestiti fatti a titolo gratuito nei confronti di amici e conoscenti, “posto che le operazioni intercorse tra questi sono rilevabili dall’esame comparativo delle operazioni bancarie così come risultanti dai conti correnti di entrambi i soggetti (…), attraverso una rigorosa verifica ed un attento coordinamento delle risultanze istruttorie, il giudice di appello è pervenuto al ragionevole convincimento che tutti gli elementi probatori offerti dal ricorrente inducono a ritenere che lo stesso non svolgesse l’attività imprenditoriale di locazione di immobili (…), ma che avesse una sola unità immobiliare la cui locazione terminava dopo tre anni per quanto innanzi rilevato e che sussistono le prove che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale.”